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Facebook - Diritto di famiglia, minori e privacy

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Dopo il recente annuncio diFacebooksull’intenzione direndere noti a tuttii profili dei ragazzi (dai 13 ai 17 anni) si è scatenata la rivolta dei genitori. Il social network, ha deciso questo passo in seguito all’aumento del cyberbullismo di minorenni contro i propri coetanei.

FACEBOOK DIRITTO DI FAMIGLIA, MINORI E PRIVACY

Dopo il recente annuncio di Facebook sull’intenzione di rendere noti a tutti i profili dei ragazzi (dai 13 ai 17 anni) si è scatenata la rivolta dei genitori. Il social network, ha deciso questo passo in seguito all’aumento del cyberbullismo di minorenni contro i propri coetanei. Aprendo il profilo, spera di togliere l’anonimato ai bulli sul computer e di scoraggiarli. E di permettere ai genitori di conoscere la vita virtuale del proprio figlio. In pratica i minori, una volta iscritti potranno decidere di scrivere post pubblici, cioè visibili a chiunque. Con un pop up che apparirà avvertendoli di cosa significhi rendere "pubblico” il proprio post (come annunciato dal blog di Facebook). Dall’altra le paure dei genitori: abolendo i muri che separano i figli adolescenti dal mare nostrum di Internet, temono di non riuscire ad arginare la cosa. E che i loro figli possano essere ancor di più preda del web. I modi per aggirare il web e coprire la propria identità purtroppo esistono e ne abbiamo tantissimi esempi. Quindi, non è condivisibile la scelta che la tutela dei propri figli sui social passa anche dalla possibilità di bloccare il loro profilo ai non amici e, soprattutto, dal non lasciare la decisione ai minori di aprire il profilo a chiunque: potrebbero non essere pronti ad affrontare il web e le conseguenze del loro gesto.

Per evitare intrusioni indesiderate nella privacy dei nostri figli, sarebbe meglio lasciare i blocchi che esistono (o meglio esistevano) di default per i profili dei minorenni.

Facebook, sembra avere anche una specifica rilevanza anche nell’aumento dei divorzi, almeno negli USA (http://www.corriere.it/cronache/11_marzo_09/facebook-causa-primaria-separazioni-divorzi-usa_4376f8fe-4a4a-11e0-8210-720c80ef41f5.shtml)

Come racconta una ricerca dell'Ordine degli avvocati matrimonialisti statunitensi (American Academy of Matrimonial Lawyers). Secondo lo studio almeno quattro avvocati su cinque affermano che la maggior parte dei propri assistiti decide di divorziare dopo aver scovato sul social network la prova schiacciante che compromette il proprio matrimonio

Nonostante il tasso dei divorzi negli Usa resti stabile, anche i matrimoni più solidi possono vacillare quando c'è di mezzo il social network creato da Mark Zuckerberg. Sono innumerevoli i partner che controllano spostamenti e nuove amicizie del proprio coniuge usando la piattaforma di Palo Alto. 480x270Nelle cause di separazione le pagine di Facebook sono sempre più citate come fonti di prove. Se fino a qualche anno fa a compromettere un’unione era il classico colletto della camicia macchiato di rossetto o un sms piccante non cancellato, negli ultimi tempi i principali motivi della fine di una relazione sono da imputare alle nuove tecnologie: due terzi degli avvocati americani ha dichiarato che Facebook è la "fonte primaria" delle prove in un procedimento di divorzio, seguita da MySpace con il 14% e da Twitter con il 5%. Il social network permette agli utenti di ritrovare quelle persone che un tempo sono state importanti nella propria vita come amici o amiche di vecchia data. Nella maggior parte dei casi questo riavvicinamento è fatto in buona fede, ma presto si crea una forte intimità con il partner virtuale ed è facile cadere in tentazione. Nasce così una relazione extraconiugale e Facebook è l’innegabile artefice: «Capitano sempre più casi simili - dichiara Steven Kimmons, psicologo della Loyola University Medical Center, Chicago -. Un coniuge chatta con una persona che conosce fin dai tempi della scuola. La persona è emotivamente disponibile e i due cominciano a comunicare attraverso Facebook». I coniugi non solo si servono di Facebook per trovare le prove dell'infedeltà del partner, ma anche per ottenere la custodia dei propri figli. Sul social network è più facile scovare immagini, video e testi che testimoniano la scarsa rettitudine del compagno o della compagna. Secondo gli avvocati prima di iniziare una causa di separazione, sempre più legali matrimonialisti studiano attentamente la pagina Facebook degli ex partner dei propri assistiti per trovare «le prove schiaccianti» che incastrino l'avversario. Ad esempio un genitore che dichiara di non fare uso di droghe in un dibattimento per la custodia dei figli può essere facilmente messo con le spalle al muro se sul social network ha postato una sua foto nella quale è immortalato mentre fuma marijuana: «Se pubblichi su Facebook qualcosa che contraddice le dichiarazioni e le promesse fatte durante il processo, l'ex coniuge sarà sicuramente il primo a notarle e a usarle contro di te» dichiara Marlene Eskind Moses, presidente dell'Ordine degli avvocati matrimonialisti.

Per l’Italia non esiste al momento alcuno studio significativo a riguardo, ma sicuramente anche nel nostro Paese facebook ha le sue colpe.

Inoltre sempre a tutela della privacy ci chiediamo che fine fanno le nostre ricerche nella cronologia di facebook (ma anche di google e affini), in questi casi anche se noi ci premuriamo di cancellare dati, questi vengono tuttavia memorizzati e censiti dai social network e dai motori di ricerca, per capire gli interessi dei consumatori, salvo poi cedere tali dati a società di pubblicità e marketing, che se possono essere utili perché ci agevolano le ricerche, possiamo considerare comunque questo accumulo di dati come invasiva, bene sarebbe avere la possibilità di mettere una casella di diniego al consenso dell’utilizzo delle mie preferenze personali.

Altro problema già da noi trattato nei nostri pregressi articoli è la segnalazione che, con l'avvento di Facebook, e la sua facilità di pubblicare e condividere immagini e filmati, si è in parte dimenticata la legislazione che regola la pubblicazione di immagini altrui (Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96) e la tutela della Privacy (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96).

La stessa amministrazione di Facebook chiede espressamente che le foto inserite nei profili siano in legale possesso di chi le pubblica, e che ritraggano essenzialmente chi le utilizza, ovviamente non parliamo di foto nostre, ma di quelle che ritraggono accanto a noi degli estranei, ma cosa stabilisce a rigurado la Legge italiana:

1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). 2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori. 3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione. 4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003). 5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. 6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica. 7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

La legge, in poche parole, mira a porre delle regole - sotto il controllo da un Garante della Privacy - nella raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui (e quindi anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano.

In particolare, il trattamento di alcuni dati chiamati sensibili (come idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, etc) sono subordinati a un esplicito assenso da parte dell'interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.

Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer.

(*) L’Avv. Massimo Colangelo, opera sia nel Tribunale di Monza, sia presso il foro di Milano, è Presidente dell’associazione FASTI (www.profteam.com), noto saggista e autore di articoli giuridici, ha curato lungo la rubrica “Con l’aiuto dell’avvocato” sul giornale “Il Piccolo” e tutt’ora collabora con il sito www.guidelegali.it, a cui si rimanda per le note biografiche. Tel. 349.0938830 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.