Il diritto alla salvaguardia dell'immagine
Il diritto alla salvaguardia del decoro, dell’onore e quindi dell’immagine è uno dei diritti fondamentali dell’individuo, come sancito dall’art. 2 della costituzione italiana, che così stabilisce a riguardo: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La persona ha un valore sociale...
Il diritto alla salvaguardia del decoro, dell’onore e quindi dell’immagine è uno dei diritti fondamentali dell’individuo, come sancito dall’art. 2 della costituzione italiana, che così stabilisce a riguardo: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
La persona ha un valore sociale che dipende anche dalla percezione che gli altri ne hanno sotto il profilo del decoro personale, onore che può essere leso dalla diffusione di notizie o dall'attribuzione di fatti che diminuiscano o in qualche modo compromettano questa dimensione sociale del soggetto. Ulteriore esplicitazione di tale tutela è il diritto all’immagine, così come lo si ricava dalla lettura congiunta dell’art. 10, c.c. (“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”) e degli artt. 96 e 97 della L. 22.4.1941, n. 633, sul diritto d’autore. L’art 96 prevede che: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell'articolo seguente …”, mentre l’art 97 specifica che: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritratta”.
Il diritto all’immagine riferito a una persona fisica, si esplica quindi in un duplice senso, ovvero come tutela dalla possibilità che il proprio onore non venga leso da un uso improprio dell’immagine (ad esempio se senza il mio consenso persone terze usino il mio ritratto per realizzare un fotomontaggio di natura pornografica), ma si badi che la lesione esiste anche nel cosiddetto furto d’identità, oppure, in senso lato, quando persone non autorizzate fanno un uso non consentito delle foto che mi ritraggono, in secondo luogo, l’immagine ha un valore anche economico, si pensi al personaggio pubblico che rilasci i diritti di esclusiva delle foto del suo matrimonio a una testata giornalistica, mentre terzi invece se ne impossessano illegittimamente e le immettono sulla rete contro la volontà di chi vi è raffigurato. Nel primo caso l’immagine ha un valore di diritto della personalità, nel secondo assume più valore economico. Il furto d’identità comporta in realtà entrambi gli aspetti della tutela, come si desume dalla dall’interpretazione che ne dà wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Furto_d';identit%C3%A0): “Il furto d'identità è una condotta criminale volta a ottenere indebitamente denaro o vantaggi, fingendosi un'altra persona. Il termine è piuttosto recente e non del tutto corretto: infatti non è possibile rubare un'identità, bensì la si può soltanto usare. La persona vittima dello scambio può andare incontro a diverse conseguenze in caso venga ritenuta responsabile delle azioni criminose. In diverse nazioni esistono leggi specifiche che rendono fuorilegge l'uso dell'altrui identità a fini di guadagno personale.” Il valore dell’immagine si estende anche alla tutela della reputazione di una persona giuridica, motivo per cui se qualcuno lede tale valutazione sociale si espone al rischio di essere chiamato giudizialmente a risarcire i danni causati da tale illegittimo comportamento. Inoltre la tutela di tale bene, se riferito a una persona fisica, espone il dileggiatore a dover sopportare oltre al risarcimento del danno morale (per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), anche a soggiacere a procedimenti penali che puniscono sia l'ingiuria (art. 594 c.p.), sia la diffamazione (art. 595 c.p.), reati il cui perfezionamento non viene peraltro escluso neppure dalla veridicità del fatto attribuito (art. 596 c.p.). Succede tuttavia che talvolta noi mettiamo a disposizione di terzi le nostre immagini e i nostri dati sensibili, a fronte della possibilità di usare gratuitamente alcuni servizi o giochi. Segnaliamo a riguardo un interessante articolo dello Studio legale Giovanni Adamo a firma Luca Valerio, sulla fine che fanno le nostre foto pubblicate su facebook, ma più o meno è lo stesso per gli altri social network (vedi a riguardo il sito: http://www.studiolegaleadamo.it/index.php?option=com_content&;view=article&id=628:-la-tutela-delle-foto-pubblicate-su-facebook&catid=3:news&Itemid=8): A tenore delle “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità”: <<le foto pubblicate sul popolare social network vengono cedute a Facebook con una “licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo”, denominata “Licenza IP”. Pertanto le immagini ivi pubblicate possono legittimamente essere utilizzate, gratuitamente, purché vengano menzionati il nome del fotografo (ovvero della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, ex art. 88 della LDA), l’anno di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (sempreché tali informazioni siano state da Lei inserite nella foto pubblicata su facebook).>>.
Quindi quando si inseriscono delle foto in rete occorre fare attenzione, perché una volta immesse nel sistema esse diventano di pubblico dominio e spesso si autorizza inavvertitamente il gestore del social network a gestire autonomamente la propria immagine è il caso ad esempio quando si opta per l’impostazione “Pubblica”, dei dati inseriti in rete che, come stabilito dalla licenza di utilizzo, concede a tutti, quindi oltre agli amici anche a terzi che non sono iscritti a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle all’immagine dell’utente.
Sono soprattutto i commenti a preoccupare, si pensi ad esempio a quelli lasciati da “amici” o terzi o ai dati raccolti da siti specializzati che a fronte di un regalo “virtuale” o punteggi necessari per vedere cosa dicono gli altri sul soggetto “costringono” quest’ultimo (per ottenere questi pass) a fornire notizie sui suoi conoscenti anche piuttosto imbarazzanti (tipo: “pensi che Tizio spesso si ubriachi?”). Quindi attenti a ciò che si pubblica perché è oramai prassi consolidata per chi fa selezione del personale visitare i social network, prima di assumere qualcuno. Riprendendo face book le condizioni di utilizzo prevodo espressamente che: “I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Facebook sono sempre benvenuti. Tuttavia, l’utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l’utente non è obbligato a fornirli)”. Come difendersi da questo uso improprio delle proprie immagini? Secondo il Dott. Valerio: <<Vi sono due soluzioni per ovviare al problema. La prima è quella di “marchiare la foto” con una scritta (Ad esempio “© Nome Autore” ovvero “www.nomesitoautore.it”) in modo tale da renderla inutilizzabile per il plagio. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di riprodurre una miniatura della foto di qualità molto bassa, con un link esterno a facebook che punta verso l’immagine di qualità superiore. In entrambi i casi nessuno potrà legittimamente “sottrarre” l’opera, in quanto non ricade nella “Licenza IP”.>>”.
Ovviamente, ove di un immagine se ne faccia un uso improprio, esistono molti rimedi legali, anche molto veloci come applicazione (si persi ai sequestri), tuttavia una volta messa in rete l’immagine/filmato, se di interesse pubblico, si disperderà in breve in migliaia di rivoli (si pensi al film hot di Belen Rodriguez o Sara Tommasi) e sarà pressoché impossibile riuscire ad annullarla definitivamente, quindi esiste un solo modo vero per evitare questi problemi, ovvero non immettere, e non farsi ritrarre in foto compromettenti, di cui un domani ci si potrebbe pentire di avere fatto.
Avv. Massimo Colangelo (redazione)
(*) L’Avv. Massimo Colangelo, opera sia nel Tribunale di Monza, sia presso il foro di Milano, è Presidente dell’associazione FASTI (www.profteam.com), noto saggista e autore di articoli giuridici, ha curato lungo la rubrica “Con l’aiuto dell’avvocato” sul giornale “Il Piccolo” e tutt’ora collabora con il sito www.guidelegali.it, a cui si rimanda per le note biografiche. Tel. 349.0938830 –