Responsabilità civile: il cittadino cade sulla strada pubblica a causa di una buca, negata la responsabilità del Comune
Una signora, mentre camminava su una strada pubblica dissestata e con scarsa illuminazione, è caduta a terra riportando danni. Ha quindi promosso una causa civile contro il suo Comune, chiedendo un risarcimento.
La Corte di Cassazione non ha accolto la domanda della vittima. La Suprema Corte ha dichiarato che l’ente proprietario di una strada risponde dei sinistri per difetto di manutenzione ai sensi dell’art. 2051 c.c. - danno cagionato da cose in custodia - solo nel caso in cui si accerti che l’utente danneggiato non aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Proseguendo nella sua motivazione, la Corte ha affermato che al fine di valutare quale sia la diligenza dovuta in considerazione del pericolo occorso, è doveroso rappresentarsi come questo possa essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato. Nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità del Comune in quanto il cittadino danneggiato abitava vicino al luogo del sinistro ed era a conoscenza della situazione della strada, quindi, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l’evento dannoso.
In sostanza, i Giudici hanno ritenuto che la signora fosse a conoscenza del cattivo stato di manutenzione della strada e pertanto l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto impedirle di scegliere proprio quel punto a lei noto per l’asfalto dissestato e per la scarsa visibilità come luogo dove portare il cane per la passeggiata serale.
Riferimenti giurisprudenziali: Sentenza Corte di Cassazione n. 23919 del 22 ottobre 2013; in senso conforme Sez. IV Corte di Cassazione sentenza n. 22419 del 26 settembre 2017.
Avv. Moreno FUSAR POLI (Patrocinante in Corte di Cassazione)
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